È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (art. 25-bis del DL 17/2022).

Ambito soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
– ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
– agli enti non commerciali.

Ambito oggettivo
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l’informazione e l’editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA) (FAQ 23.10.2019).

Spese escluse
Sono escluse le spese sostenute per:
– l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
– per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi;
– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, , banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Società concessionarie
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi (FAQ 23.10.2019).
Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

Agenzie di stampa
Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che (FAQ 23.10.2019):
– la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
– la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Investimenti incrementali
Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. 
Non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta a interpello 18.10.2018 n. 38).
Nell’ipotesi di investimenti effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-TV), quindi nel caso di investimenti pregressi presenti solo su un mezzo (es. stampa) anche l’investimento effettuato sull’altro mezzo (es. TV) con investimenti pregressi pari a zero può concorrere al calcolo incrementale (FAQ 23.10.2019). 
In caso di conferimento d’azienda, la conferitaria deve considerare, ai fini del calcolo degli investimenti incrementali, gli investimenti pubblicitari effettuati dalla conferente (risposta a interpello 144/2020).


Ambito temporale

Sono agevolabili i soli investimenti incrementali effettuati sulla stampa (non quindi su radio e tv).

Momento di sostenimento delle spese
Le spese si considerano sostenute secondo l’art. 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019).
Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Attestazione delle spese
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata (art. 4 co. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90):
– dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
– dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione (FAQ 23.10.2019):
– riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese;
– deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Accesso all’agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità).

Modalità di presentazione
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”; può essere presentata direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione
Termine comunicazione accesso al credito: Dal 9.1.2023 al 9.2.2023
Termine per la presentazione dell’autocertificazione: dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ 23.10.2019). 
Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico”, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è previsto nella misura unica del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali per tutti i soggetti (art. 57-bis co. 1-bis del DL 50/2017).

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

– esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), con codice tributo “6900” (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019).
Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d’imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero e contributi  a fondo perduto.

È quanto prevede la circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021.

Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione.

I programmi di investimento delle nuove imprese, per le quali sarà possibile ottenere l’agevolazione, riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.

I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.

Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e rafforzato, per gli anni 2021 e 2022, gli investimenti ad alto valore tecnologico: trattasi, ad esempio, della formazione 4.0, credito d’imposta R&S, credito d’imposta in investimenti in beni immateriali e materiali 4.0 e non. Analizziamo nel dettaglio le novità per professionisti ed imprese

CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI: LE NOVITÀ DELL’ANNO

Per gli anni 2021 e 2022 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Trattasi degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure
  • entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1] e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione:

  • dei veicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi[2]
  • dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988[3] stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,
  • dei fabbricati e delle costruzioni,
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali nuovi indicati nell’allegato ABENI MATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11  dicembre  2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B BENI IMMATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI NON 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A –  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali IMMATERIALI diversi da quelli indicati nell’allegato B (NON 4.0) – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile[4].

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato ABENI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato BBENI IMMATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli 4.0 materiali ed immateriali, ossia quelli NON rientranti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 1061).

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Fino al 2020 il credito era utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione (o interconnessione per i beni 4.0), in 5 quote annuali (per i beni materiali 4.0 e NON) o in 3 quote annuali (per i beni immateriali).

Dal 2021 il credito d’imposta diventa utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o dall’anno di interconnessione (per i beni 4.0).

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta base (ad esempio, del credito d’imposta al 10% previsto per i beni NON 4.0).

Per gli investimenti in beni strumentali NON 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta del 10% è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Il credito non forma base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è cumulabile sugli stessi costi con il limite massimo del costo sostenuto.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio:

  • la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058;
  • se il valore dell’investimento supera 300.000 euro occorre una perizia asseverata mentre, per valori inferiori, è il legale rappresentante che rende apposita dichiarazione[5] da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001

[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986

[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali

[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

[5] ai sensi del DPR 445/2000

Tabella

CREDITO D’IMPSTA DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (o 30.06.2022)

INVESTIMENTOMISURA DEL CREDITOUTILIZZO
BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A)¨        50% investimenti fino a 2,5 Milioni

¨        30% investimenti > 2,5 Milioni fino a 10 Milioni

¨        10% investimenti >10 Milioni fino a 20 Milioni

Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B)20% fino a 1 MilioneDall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI MATERIALI NON 4.0¨        10% investimenti fino a 2 Milioni

 

¨        15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile

Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno)

 

Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)

BENI IMMATERIALI NON 4.0¨        10% investimenti fino a 1 Milione

 

¨        15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile

Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno)

 

Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)

[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001

[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986

[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali

[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

[5] ai sensi del DPR 445/2000

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le misure in argomento sono state inoltre rafforzate, incrementando le percentuali di credito spettanti.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, definite nei commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal Codice della crisi e dell’insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1]. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

  Tabella

InvestimentoCredito spettante

2021-2022

Credito spettante 2020
Ricerca e sviluppo20%

Limite massimo 4 Milioni

12%

Limite massimo 3 Milioni

Innovazione tecnologica10%

Limite massimo 2 Milioni

6%

Limite massimo 1,5 Milioni

Design ed ideazione estetica10%

Limite massimo 2 Milioni

6%

Limite massimo 1,5 Milioni

Innovazione tecnologica con obiettivi 4.015%

Limite massimo 2 Milioni

10%

Limite massimo 1,5 Milioni

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica, che dal 2021 dovrà essere anche asseverata, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa[2].

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

[1] ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

[2] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga senza modifiche del credito di imposta per la formazione del personale dipendente volta all’acquisizione e/o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022[1].

Tabella

ImpresaCredito spettante
Piccola50%

Limite massimo 300.000 euro

Media40%

Limite massimo 250.000 euro

Grande30%

Limite massimo 250.000 euro

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2020, ai fini della disciplina in argomento, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a)      le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)      i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c)      c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)      d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

e)      Articolo 31, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

[1] articolo 1, comma 1064, legge 178/2020

Con decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020 è stata autorizzata l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. L’attuale tenore dell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, così come modificato, da ultimo, dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020, risulta ora pienamente applicabile per cui di seguito si indicano i tratti salienti dell’agevolazione.

Beneficiano della misura agevolativa i soggetti:
– esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
– esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Le condizioni per fruire del credito d’imposta sono:
– calo del fatturato e/o dei corrispettivi nella misura di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
– pagamento del canone deve avvenire entro l’anno 2020;
– per le sole attività iniziate dal 2019 il credito spetta anche in assenza di calo di fatturato ma sempre per i medesimi mesi indicati al primo punto.
La misura del credito è pari ad una percentuale da applicare all’importo pagato del canone versato e precisamente:
Per le aziende al di sotto dei 5 milioni di fatturato/ricavi:
– 60% canoni di locazioni immobiliari
– 30% canoni fitti d’azienda o servizi complessi
Per le aziende con fatturato o ricavi superiori 5 milioni di fatturato/ricavi che svolgono il commercio al dettaglio:
– 20% canoni di locazioni
– 10% canoni fitti d’azienda o servizi complessi
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 (compensazione con Iva – contributi – ritenute etc) oppure in dichiarazione dei redditi 2021. Per beneficiare dell’agevolazione non si necessita di alcuna dichiarazione o istanza ma potrà avvenire in maniera autonoma utilizzando il codice tributo 6920 in F24.
NB: per le aziende che operano nel settore turistico sono previste ulteriori agevolazioni rispetto a quelle indicate nel presente documento che sono valide per la generalità dei soggetti.

Il disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2021 proroga le agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Industria 4.0 e non) effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Sono previste diverse aliquote del credito d’imposta a seconda l’investimento realizzato:

1. Investimenti in beni materiali nuovi
Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari 2 milioni di euro viene riconosciuto un credito pari al:
a) 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
b) 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.
c) 6% del costo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

2. Investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (Investimenti Industria 4.0)
Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0), viene riconosciuto un credito pari al:

a) 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
b) 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
c) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, il credito è pari al:

d) 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
e) 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
f) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.

3. Investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016 (software)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al:
a) 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.