La Legge di bilancio 2023 modifica il limite di ricavi o compensi rilevante per l’applicazione del regime forfettario.
Dal 2023 è allargata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, il requisito di accesso è costituito dal limite dei ricavi o compensi che passa, per tutti i contribuenti senza alcuna distinzione per codice attività, da 65.000 euro a 85.000 euro, fermi restando tutti gli altri requisiti da osservare per l’adozione del regime.
Va ricordato che, di regola, il limite di ricavi o compensi:
– deve essere ragguagliato all’anno solare;
– va verificato per l’anno precedente.
Con particolare riguardo il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Ne consegue che se un contribuente supera la soglia di 65.000 euro di compensi al 31 dicembre 2022, ma consegue nel 2022 compensi inferiori a 85.000 euro, può continuare ad applicare il forfettario nel 2023. Vi è poi un’ulteriore novità che, però, riguarda l’uscita dal regime. In base alla nuova regola, infatti, si fuoriesce dal forfettario: dall’anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi, laddove questi non superino l’importo di 100.000 euro; dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi incassati eccedono i 100.000 euro.
Cose da tener ben presenti nel 2023
1. LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONANTE – Dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non sarà più di € 1.999,99 ma diventerà di € 4.999,99;
2. AUMENTO TASSO D’INTERESSE LEGALE – Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale n.292 del 15 dicembre 2022, stabilisce che dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali aumenta dal 1,25% al 5%. Della nuova misura bisognerà tener conto, tra l’altro, per il calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso per imposte versate in ritardo e per i rateizzi;
3. INVESTIMENTI – la legge di bilancio 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. La medesima legge proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).
AVVISI BONARI NON SCADUTI AL 1.1.2023 ED AVVISI ANCORA DA NOTIFICARE
Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3% in luogo del 10%.
Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.
AVVISI BONARI PER I QUALI AL 1.1.2023 ERANO IN ESSERE PIANI DI RATEIZZO
La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta.
Anche in questo caso le sanzioni sono al 3% in luogo del 10%.
Condizione necessaria per beneficiare del rateizzo è la regolarità dei pagamenti delle rate avvenuti fino al 31.12.22. Se, per effetto del mancato versamento di qualche rata non sanata, si fosse decaduti dal beneficio del rateizzo, non si potrà beneficiare neanche dell’agevolazione prevista dalla nuova finanziaria.
RICALCOLO RATE PIANI DI RATEIZZO IN CORSO E CALCOLO RATE AVVISI ANCORA DA NOTIFICARE
In data 13.1.2023 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 1/E dove chiarisce le modalità operative per:
1. ricalcolare le rate 2023 dei piani di rateizzo in essere al 31.12.2022;
2. calcolare le somme dovute degli avvisi bonari che dovranno essere ancora emessi e notificati che “sembra di capire” non riporteranno le sanzioni al 3% ma al 10% (sanzione ante modifica normativa).
NB: da parte dell’Agenzia delle Entrate non avverrà alcun riclacolo automatico ma l’Agenzia ha predisposto un software di calcolo per la rideterminazione degli importi dovuti. In contribuente, autonomamente, dovrà procedere al riclacolo in funzione delle istruzioni fornite nella Circolare 1/E. Considerato che le rate dei rateizzi degli avvisi bonari prevedono sempre le scadenze a fine mese ed hanno cadenza trimestrale (ad eccezione della prima), le rate prossime saranno 31.1.2023 – 28.2.2023 – 31.3.2023. Si consiglia di attivarsi quanto prima per effettaure il ricalcolo delle somme dovute ed aggiornare il prospetto di rateizzo.
AVVISI BONARI FUTURI
Sono due le modifiche:
1. Il tasso di interesse legale è aumentato al 5% dal 1.1.2023 per cui si evidenzia il probabile notevole aggravio economico dei rateizzi degli avvisi bonari dal 2023 rispetto a quelli richiesti in passato che scontavano il tasso di interesse del 3,5%.
2. Il massimo delle rate possibili saranno sempre 20 trimestrali, anche per i rateizzi di importo inferirore ad € 5.000 per i quali prima erano previste massimo 8 rate trimestrali.
3. Da quanto si apprende dalla Circolare 1/E 2023, le sanzioni esposte negli avvisi bonari elaborati fino al 31.12.2022 saranno sempre al 10% e si dovrà ricalcolare gli importi dovuti considerando le sanzioni al 3%.
ROTTAMAZIONE
CHI PUO’ ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE
La rottamazione è fruibile:
– dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL
193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
– dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex
L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
COSA PREVEDE?
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
NOZIONE DI CARICHI AFFIDATI
Rientrano nella rottamazione tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.
BENEFICI
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
1. di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
2. di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
3. degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
4. dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99133.
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
COME SI ACCEDE ALLA ROTTAMAZIONEE
La rottamazione inizia con una domanda da presentare entro il 30.4.2023; Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.
QUANDO SI PAGA
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023
e il 30.11.2023;
– le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
EFFETTI DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione
della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.
PERFEZIONAMENTO
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
APPROFONDIMENTI
Contenziosi pendenti
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Rottamazione parziale
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.
Esclusioni
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
– risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
– IVA riscossa all’importazione;
– somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con
la normativa dell’Unione europea;
– crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
– sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le
sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).
Casse di previdenza private
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense,
ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.
STRALCIO
Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.
Per l’annullamento:
– non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
– l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.
Esclusioni
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione.
Enti territoriali
Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a
ruolo, sanzioni e interessi di mora.
Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura
previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.
Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento relativo alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici e al versamento dell’imposta di bollo, contenuto nella risposta ad interpello 346/E pubblicata il 17 maggio 2021.
La posizione delle Entrate è stata quella di ricondurre alla modalità di tenuta e formazione di tali scritture dei registri contabili, tenute mediante sistemi meccanografici, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, facendo riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno2014. L’art. 6 co. 2 e 3 del DM 17.06.2014 stabilisce che l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, per coloro che tengono la contabilità mediante sistemi meccanografici, è da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta di bollo, di Euro 16,00 per le società di capitali e Euro 32,00 per le società di persone, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni esse.
Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007). Per il libro inventari deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il libro giornale ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Se i registri sono tenuti su supporto cartaceo con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta per Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 Euro, per tutti gli altri soggetti.
Ricordiamo, inoltre, che l’assolvimento dell’imposta di bollo da effettuarsi entro il 30.04 è dovuta indipendentemente dal fatto che la conservazione dei registri avvenga con modalità elettronica, con apposizione di marcatura temporale, oppure con metodi tradizionali. Pertanto, in seguito al chiarimento fornito dall’Agenzia si precisa che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è esclusivamente telematica, con le modalità sopra descritte.
CONCLUSIONI
Per l’anno di imposta 2021 i registri giornale e inventari e dovranno essere stampati come di consueto su cartaceo entro la data del 28 febbraio 2023 (3 mesi dal termine della dichiarazione dei redditi) applicando le marche da bollo. Dall’anno di imposta successivo (2022 in poi) si consiglia di conservare i registri su supporti elettronici e di versare l’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con le modalità sopra illustrate.
Sarà cura dello studio inviarvi il promemoria della scadenza
Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022, convertito in Legge 122/2022, porta delle novità importanti su diversi temi. In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.
La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.
D’ora in poi, quindi, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
L’art. 1 del DPR 441 del 10/11/1997 stabilisce che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. La conseguenza è che l’AF può accertare vendite senza emissione di fattura e quindi procedere con la rettifica del reddito dichiarato e con la liquidazione dell’iva non versata.
Il successivo art. 2 del citato DPR 441 sancisce che la presunzione non opera qualora venga seguito un particolare iter amministrativo, che può essere sintetizzato come segue:
1. Invio di una comunicazione scritta (5 gg prima della data della distruzione) all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
2. Redazione da parte dell’ADE o dalla Guardia di Finanza oppure da un notaio di un verbale dal quale si evinca natura, quantità, valore dei beni distrutti. Nel caso in cui i beni abbiano un valore inferiore a € 10.000 è sufficiente omettere il verbale e sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
N.B.: L’iter di cui sopra non è necessario se la distruzione avviene attraverso la consegna a terzi autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, tramite compilazione del questionario di identificazione di cui all’art.15 del dlgs 5/2/1997 n.22, oggi sostituito dall’art.193 del Dlgs 3/4/2006 n. 152.
Onde superare la presunzione è necessario che la documentazione relativa allo smaltimento (che riepiloga la quantità di rifiuti inviata alla discarica) sia corredata da copia dei singoli prospetti analitici da cui deve emergere la quantità di merce scartata. Al riguardo confronta la Risoluzione n.131/E del 4/4/2008 e la Circolare Ministero Finanze n.193 del 23/7/1998.
Gentile Cliente,
a partire dal 1° marzo 2022 verranno abrogati gli assegni per il nucleo familiare e l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori che fin’ora sono stati erogati solo ai lavoratori dipendenti in busta paga. Verranno anche eliminate, inoltre, le detrazioni IRPEF per figli a carico sia ai lavoratori dipendenti che autonomi. Tale nuova normativa interesserà solo i contribuenti con figli fino al compimento del 21° anno d’età (da 0 anni fino alla conclusione del 20° anno d’età). La normativa fin’ora in vigore resterà applicabile solo per figli da 21 anni in poi.
Le abolizioni dei benefici suddetti vengono sostituite dall’assegno unico e universale (DLgs. 230/2021). La nuova misura prevede che gli importi saranno erogati con cadenza mensile (bonifico bancario) su domanda dell’interessato da trasmettere all’INPS, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (sia lavoratori dipendenti che autonomi) e senza limiti reddituali.
L’importo viene definito sulla base dell’ISEE, come segue: – per ogni figlio minorenne, spettano 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, importo che si riduce fino a stabilizzarsi ad un minimo di 50 euro in presenza di un ISEE pari o superiori a 40.000 euro; – per ogni figlio maggiorenne under 21 spettano 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, che si riducono fino a stabilizzarsi ad un minimo di 25 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro. In caso di figli disabili non è previsto il limite di 21 anni e, pertanto, l’assegno spetta a prescindere dall’età del figlio. In mancanza di ISEE, l’importo spettante sarà quello minimo previsto per figli minorenni o maggiorenni; sono previste anche maggiorazioni legate alla composizione del nucleo familiare.
Si consiglia:
1) sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi di richiedere ad un CAF il modello ISEE che permetta l’esatta determinazione dell’assegno unico e universale spettante dal 01/03/2022.
2) ai lavoratori dipendenti di segnalare la propria situazione familiare al proprio datore di lavoro, in modo consentire la corretta determinazione degli importi netti mensili ed evitare spiacevoli conguagli fiscali a fine anno.
3) di munirsi di SPID per l’accesso alla domanda INPS per l’erogazione dell’assegno unico o rivolgersi ad un Caf.
Cordiali saluti
LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche). Il pagamento in denaro contante è consentito fino ad € 999,99.
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.
TASSO LEGALE 2022
Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Si pensi all’effetto dell’incremento del tasso di interesse legale che comporta in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione gior no per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del lavoro sulla fal-
sariga di quella utilizzata per gli intermittenti.
Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.
Prima di analizzare la novità in dettaglio, lo Studio raccomanda ai propri clienti di rivolgersi, in relazione a tale nuovo obbligo di legge per future necessità, ai propri consulenti del Lavoro per i conseguenti adempimenti, trattandosi di obblighi rientranti nella loro naturale sfera professionale.
FATTURE DI FINE ANNO – DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’art. 1 del DPR 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.
Nel caso di acquisti in reverse charge “esterno” che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento. Ai sensi dell’art. 47 del DL 331/93, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.
Sintesi: Per recuperare l’iva anticipata per fatture emesse a clienti insolventi soggetti alla disciplina Fallimentare/Liquidazione Giudiziale, dal 26.5.2021 si può emettere la nota credito subito dopo la dichiarazione di fallimento. La normativa precedente prevedeva l’emissione solo al termine dell’iter concorsuale.
Illustrazione:
L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.
Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
L’articolo 18 D.L. 73/2021 intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.
La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma (ossia dal 26 maggio 2021, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).
Secondo la versione precedente dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.
Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:
decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, L.F.);
decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 L.F.), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.
Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare 77/E/2000).
Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.
Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.