È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (art. 25-bis del DL 17/2022).

Ambito soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
– ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
– agli enti non commerciali.

Ambito oggettivo
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l’informazione e l’editoria 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA) (FAQ 23.10.2019).

Spese escluse
Sono escluse le spese sostenute per:
– l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
– per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi;
– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, , banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Società concessionarie
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi (FAQ 23.10.2019).
Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

Agenzie di stampa
Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che (FAQ 23.10.2019):
– la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
– la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Investimenti incrementali
Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. 
Non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta a interpello 18.10.2018 n. 38).
Nell’ipotesi di investimenti effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-TV), quindi nel caso di investimenti pregressi presenti solo su un mezzo (es. stampa) anche l’investimento effettuato sull’altro mezzo (es. TV) con investimenti pregressi pari a zero può concorrere al calcolo incrementale (FAQ 23.10.2019). 
In caso di conferimento d’azienda, la conferitaria deve considerare, ai fini del calcolo degli investimenti incrementali, gli investimenti pubblicitari effettuati dalla conferente (risposta a interpello 144/2020).


Ambito temporale

Sono agevolabili i soli investimenti incrementali effettuati sulla stampa (non quindi su radio e tv).

Momento di sostenimento delle spese
Le spese si considerano sostenute secondo l’art. 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019).
Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Attestazione delle spese
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata (art. 4 co. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90):
– dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
– dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione (FAQ 23.10.2019):
– riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese;
– deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Accesso all’agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità).

Modalità di presentazione
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”; può essere presentata direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione
Termine comunicazione accesso al credito: Dal 9.1.2023 al 9.2.2023
Termine per la presentazione dell’autocertificazione: dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ 23.10.2019). 
Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico”, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è previsto nella misura unica del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali per tutti i soggetti (art. 57-bis co. 1-bis del DL 50/2017).

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

– esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), con codice tributo “6900” (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019).
Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d’imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

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