Il disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2021 proroga le agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Industria 4.0 e non) effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Sono previste diverse aliquote del credito d’imposta a seconda l’investimento realizzato:

1. Investimenti in beni materiali nuovi
Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari 2 milioni di euro viene riconosciuto un credito pari al:
a) 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
b) 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.
c) 6% del costo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

2. Investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (Investimenti Industria 4.0)
Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0), viene riconosciuto un credito pari al:

a) 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
b) 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
c) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, il credito è pari al:

d) 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
e) 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
f) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.

3. Investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016 (software)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al:
a) 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

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