LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche). Il pagamento in denaro contante è consentito fino ad € 999,99.
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

TASSO LEGALE 2022
Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Si pensi all’effetto dell’incremento del tasso di interesse legale che comporta in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione gior no per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del lavoro sulla fal-
sariga di quella utilizzata per gli intermittenti.
Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.
Prima di analizzare la novità in dettaglio, lo Studio raccomanda ai propri clienti di rivolgersi, in relazione a tale nuovo obbligo di legge per future necessità, ai propri consulenti del Lavoro per i conseguenti adempimenti, trattandosi di obblighi rientranti nella loro naturale sfera professionale.

FATTURE DI FINE ANNO – DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’art. 1 del DPR 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.
Nel caso di acquisti in reverse charge “esterno” che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento. Ai sensi dell’art. 47 del DL 331/93, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Sintesi: Per recuperare l’iva anticipata per fatture emesse a clienti insolventi soggetti alla disciplina Fallimentare/Liquidazione Giudiziale, dal 26.5.2021 si può emettere la nota credito subito dopo la dichiarazione di fallimento. La normativa precedente prevedeva l’emissione solo al termine dell’iter concorsuale.

Illustrazione:

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 si occupa delle note di variazione in diminuzione di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, e che successivamente alla registrazione nel registro Iva vendite viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19, l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione; questa disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti.

Il recupero dell’Iva con emissione di una nota di credito si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

L’articolo 18 D.L. 73/2021 intitolato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’Iva attraverso l’emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile a partire dalle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma (ossia dal 26 maggio 2021, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Secondo la versione precedente dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, l’emissione della nota di credito relativa a fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali (avviate prima del 26 maggio 2021), è possibile solo nel caso di infruttuosità della procedura o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., pubblicato nel registro delle imprese.

Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:

decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, L.F.);
decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 L.F.), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.

Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare 77/E/2000).

Per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’Iva avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione, questa volta in aumento, per versare la relativa Iva a debito.

Non sono stati modificati i termini della detrazione Iva di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.

È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, con l’introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.

Il decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:

  • hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che
  • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e
  • non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO “SOSTEGNI” (D.L. 41/2021)
BENEFICIARISoggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
MISURA del CONTRIBUTOIl contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto “Sostegni”.
ISTANZANon è necessario presentare un’ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.
EROGAZIONEModalità
Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta).Agenzia delle Entrate
È prevista l’erogazione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:

  • abbiano la partita Iva attiva;
  • non abbiano già restituito il precedente contributo;
  • quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
NORME APPLICABILIArtt. 1 , commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)
AMBITO di APPLICAZIONEIn alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento:

  • non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;

e

  • abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
MISURA del CONTRIBUTOSoggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTILa norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

ESCLUSIONISono esclusi:

  • i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;
  • gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
ISTANZADovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

NORME ATTUATIVESaranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
CONTROLLI, SANZIONISi applica l’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).
TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE
 BENEFICIARIÈ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:

  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonché
  • soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir
  • non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 ESCLUSIONIIl contributo non spetta, in ogni caso:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
 MISURA del CONTRIBUTOL’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:

  • Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
  • Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
  • Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
  • Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)
  • Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
  • Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

 ISTANZADovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

NORME ATTUATIVESaranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Art. 2

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo.
CREDITO d’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI

Art. 4

Il decreto dispone tra l’altro:

  • la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell’art. 28, comma 5 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
    Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
BOLLETTE ELETTRICHE – RIDUZIONE

Art. 5

Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
TARI

Art. 6

Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI

Art. 8

Estesi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall’art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34. A tal fine occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
CARTELLE – SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 9

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (in tal senso è stato modificato l’art. 68, comma 1  , del decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

ARTIGIANI e COMMERCIANTI – DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 47

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
PLASTIC TAX

Art. 9

Rinviata al 1° gennaio 2022 la data – prevista dall’art. 1 , comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dalla quale sarà operativa la plastic tax.
TAX CREDIT BENI STRUMENTALI

Art. 20

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta “beni strumentali” è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
La regola si applica peraltro solo ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. (art. 1, comma 1059-bis , legge n. 178/2020 – legge di Bilancio 2021).
COMPENSAZIONI, RIMBORSI – LIMITE

Art. 22

Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all’art. 34, comma 1 , primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
TAX CREDIT VACANZE

Art. 7

Il tax credit vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (art. 176, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO

Art. 32

Introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4  , del D.L. n. 34/2020.

Spese ammesse

  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
PROCEDURE CONCORSUALI – RECUPERO dell’IVA sui CREDITI NON RISCOSSI

Art. 18

Attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 10

È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. La misura fu introdotta dall’art. 81 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  2. le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  3. sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
TAX CREDIT EDITORIA

Art. 66

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

Per il 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

START-UP INNOVATIVE – CAPITAL GAIN

Art. 14

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 , lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni.

A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.

PMI – PROROGA MORATORIA – GARANZIE

Artt. 13 e 15

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.

Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.

 

ACE

Art. 19

Ai fini dell’ACE, si dispone che per il 2021, (*) ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, (*) si applica l’aliquota del 15 per cento. La norma precisa quanto segue:

  • tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • relativamente all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, (*) si applica l’aliquota dell’1,3%;
  • relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.

Per il periodo d’imposta 2021, (*) la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:

  • qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (*) e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

(*) Per i soggetti solari.

DTA-CREDITO D’IMPOSTA

Art. 19

Esteso fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta.

Riferimenti normativi:

È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l’atteso decreto “Sostegni”, contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l’annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonché lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

Art. 1

Contributo a Fondo Perduto

Soggetti ammessi

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

  • svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,

oppure

  • producono reddito agrario ex 32 del Tuir.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bisdel

Enti non commerciali

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Condizioni

Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di  fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Attenzione

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Ammontare del contributo

Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATOPERCENTUALE
FINO a € 100.000,0060%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,0050%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,0040%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,0030%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,0020%

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Importi minimo e massimo del contributo

Importi minimo e massimo del contributo
Importi massimo del contributo€ 150.000,00
Importi minimo del contributoPersone fisiche: € 1.000,00

Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

Procedura

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l’intero importo spettante, l’erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l’erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 4

“Rottamazione- Ter” E “Saldo E Stralcio”

Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza nel 2020 – relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018,
  1. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate

– in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 (l0002018123000145an0001a), Legge 30 dicembre 2018, 145 – legge di Bilancio 2019).

“Tolleranza” di 5 giorni

I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Art. 5

Comunicazioni di Irregolarità 2017 e  2018  – Definizione Agevolata

Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

Soggetti interessati

Soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.

Definizione agevolata

Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Omesso versamento

La definizione agevolata non produce effetti.

Art. 4

Cartelle – Proroga dei Termini di Notifica

Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 (*), si dispone:

  • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
  • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse

(*) Nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Art. 4

Termini di Versamento – Sospensione

Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Attenzione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

Art. 4

Atti Pregressi

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto- legge in esame.

Art. 3

Lavoratori Autonomi – Contributi Previdenziali

Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).

Art. 4

Pignoramenti su Stipendi e Pensioni

Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all’art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignora- menti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Art. 4

“Condono” delle Cartelle

Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capi- tale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:

  • alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000

Ambito applicativo

La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).

Attuazione della norma

È affidata ad un apposito decreto del Mef.

Sospensioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi af- fidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • i relativi termini di

Esclusioni

Lo stralcio non si applica:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del L. n. 119/2018;
  • alle risorse proprie tradizionali UE;
  • all’Iva all’importazione.

(*) Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018, all’art. 16- bis del D.L. n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 19 8, della Legge n. 145/2018.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Art. 5

Crisi d’impresa Rinvio Segnalazioni di Allerta IVA dell’Agenzia Entrate

 

Viene differito di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 23 del 2020).

Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni del- le liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.

Art. 5

Imposta sui Servizi Digitali  Web Tax

Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Periodo transitorio

Il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021), mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

Art. 5

Fatture Elettroniche – Conservazione

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021.

Art. 5

Certificazione Unica Proroga

Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati.

Art. 5

Dichiarazione Precompilata – Rinvio

Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi pre-compilata.

Art. 10

Turismo, Stabilimenti Termali, Spettacolo, Sport –

Lavoratori Stagionali Indennità

La norma prevede:

  • un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subìre ricadute per effetto del per- durare del periodo pandemico;

in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2021.

Art. 13

Professionisti Reddito di Ultima Istanza

Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 26

Fondo per il Sostegno delle Attività Economiche

Il decreto-legge prevede l’istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.

Art. 30

Imprese di Pubblico Esercizio Canone

Prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). La misura interessa:

  • le occupazioni effettuate da imprese di pubblico esercizio, di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, 287. Esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione;

le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.

Art. 30

Occupazione di Suolo Pubblico

Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall’art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176).

Art. 38

Fiere

Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per l’internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all’art. 91, comma 3, secondo periodo, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19, di fiere e congressi.

È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.

 

La legge di bilancio 2021 ha prorogato e rafforzato, per gli anni 2021 e 2022, gli investimenti ad alto valore tecnologico: trattasi, ad esempio, della formazione 4.0, credito d’imposta R&S, credito d’imposta in investimenti in beni immateriali e materiali 4.0 e non. Analizziamo nel dettaglio le novità per professionisti ed imprese

CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI: LE NOVITÀ DELL’ANNO

Per gli anni 2021 e 2022 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Trattasi degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure
  • entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1] e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione:

  • dei veicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi[2]
  • dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988[3] stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,
  • dei fabbricati e delle costruzioni,
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni  strumentali nuovi indicati nell’allegato ABENI MATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11  dicembre  2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B BENI IMMATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI NON 4.0

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A –  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali IMMATERIALI diversi da quelli indicati nell’allegato B (NON 4.0) – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
  • La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile[4].

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato ABENI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato BBENI IMMATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli 4.0 materiali ed immateriali, ossia quelli NON rientranti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 1061).

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Fino al 2020 il credito era utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione (o interconnessione per i beni 4.0), in 5 quote annuali (per i beni materiali 4.0 e NON) o in 3 quote annuali (per i beni immateriali).

Dal 2021 il credito d’imposta diventa utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o dall’anno di interconnessione (per i beni 4.0).

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta base (ad esempio, del credito d’imposta al 10% previsto per i beni NON 4.0).

Per gli investimenti in beni strumentali NON 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta del 10% è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Il credito non forma base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è cumulabile sugli stessi costi con il limite massimo del costo sostenuto.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio:

  • la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058;
  • se il valore dell’investimento supera 300.000 euro occorre una perizia asseverata mentre, per valori inferiori, è il legale rappresentante che rende apposita dichiarazione[5] da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001

[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986

[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali

[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

[5] ai sensi del DPR 445/2000

Tabella

CREDITO D’IMPSTA DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (o 30.06.2022)

INVESTIMENTOMISURA DEL CREDITOUTILIZZO
BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A)¨        50% investimenti fino a 2,5 Milioni

¨        30% investimenti > 2,5 Milioni fino a 10 Milioni

¨        10% investimenti >10 Milioni fino a 20 Milioni

Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B)20% fino a 1 MilioneDall’anno di interconnessione (1/3 l’anno)
BENI MATERIALI NON 4.0¨        10% investimenti fino a 2 Milioni

 

¨        15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile

Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno)

 

Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)

BENI IMMATERIALI NON 4.0¨        10% investimenti fino a 1 Milione

 

¨        15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile

Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno)

 

Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni)

[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001

[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986

[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali

[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

[5] ai sensi del DPR 445/2000

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le misure in argomento sono state inoltre rafforzate, incrementando le percentuali di credito spettanti.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, definite nei commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal Codice della crisi e dell’insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1]. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

  Tabella

InvestimentoCredito spettante

2021-2022

Credito spettante 2020
Ricerca e sviluppo20%

Limite massimo 4 Milioni

12%

Limite massimo 3 Milioni

Innovazione tecnologica10%

Limite massimo 2 Milioni

6%

Limite massimo 1,5 Milioni

Design ed ideazione estetica10%

Limite massimo 2 Milioni

6%

Limite massimo 1,5 Milioni

Innovazione tecnologica con obiettivi 4.015%

Limite massimo 2 Milioni

10%

Limite massimo 1,5 Milioni

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica, che dal 2021 dovrà essere anche asseverata, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa[2].

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

[1] ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

[2] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga senza modifiche del credito di imposta per la formazione del personale dipendente volta all’acquisizione e/o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022[1].

Tabella

ImpresaCredito spettante
Piccola50%

Limite massimo 300.000 euro

Media40%

Limite massimo 250.000 euro

Grande30%

Limite massimo 250.000 euro

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2020, ai fini della disciplina in argomento, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a)      le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)      i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c)      c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)      d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

e)      Articolo 31, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

[1] articolo 1, comma 1064, legge 178/2020

Argomenti

  • Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
  • Partita la Lotteria degli scontrini
  • Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Approfondimenti

  • I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
  • Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

 

ANCORA PROROGATI I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.
Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:
1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.
Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:
• comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
• comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
• inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
• atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
• atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
• atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.

 

PARTITA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021

È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.
L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.
La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;
Sono previsti i seguenti premi:

  • ESTRAZIONI ANNUALI
  • 1 premio da Euro 5.000.000 per chi compra
  • 1 premio da Euro 1.000.000 per chi vende
  • ESTRAZIONI MENSILI
  • 10 premi da Euro 100.000 per chi compra
  • 10 premi da Euro 20.000 per chi vende
  • ESTRAZIONI SETTIMANALI
  • 15 premi da Euro 25.000 per chi compra
  • 15 premi da Euro 5.000 per chi vende

 

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.
Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) – al momento dell’acquisto.
La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

 

IL NUOVO CALENDARIO PER L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
D.M. 4 dicembre 2020

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.
Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti
TRIMESTRE                                    SCADENZA
I trimestre                                         31 maggio
II trimestre                                       30 settembre
III trimestre                                     30 novembre
IV trimestre                                     28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.
I codici tributo da utilizzare sono:

TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2521
II trimestre 2522
III trimestre 2523
IV trimestre 2524

Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.

 

APPROFONDIMENTI

IMPOSTE DIRETTE
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.
Si ricordano i riferimenti normativi:
• art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
• art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
• l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.

IMPRESE, CREDITO
Le nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

Lo studio resta disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento
Distinti Saluti

Sommario

• In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
• Interessi legali allo 0,01% dal 2021
• Imposta di Bollo E- Fatture: Nuovi Termini di Versamento dal 2021
• Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
• Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
• Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
• Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
• La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
• Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI

IN BREVE

MANOVRA 2021
IN VIGORE LA LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGATI SUPERBONUS E INCENTIVI EDILIZI

Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.
Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:
• la modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
• la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.

VERSAMENTI
INTERESSI LEGALI ALLO 0,01% DAL 2021

D.M. 11 dicembre 2020
Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.
Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.
Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322). Riportiamo in tabella le modifiche avvenute nel corso degli anni.

Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 – tasso di interesse legale 5%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 – tasso di interesse legale 10%
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 – tasso di interesse legale 5%
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 – tasso di interesse legale 2,50%
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 – tasso di interesse legale 3,50%
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 – tasso di interesse legale 3%
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 – tasso di interesse legale 2,50%
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 – tasso di interesse legale 3%
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 – tasso di interesse legale 1%
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 – tasso di interesse legale 1,50%
dal 01.01.2012 al 31.12.2013 – tasso di interesse legale 2,50%
dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – tasso di interesse legale 1%
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 – tasso di interesse legale 0,50%
dal 01.01.2016 al 31.12.2016 – tasso di interesse legale 0,20%
dal 01.01.2017 al 31.12.2017 – tasso di interesse legale 0,10%
dal 01.01.2018 al 31.12.2018 – tasso di interesse legale 0,30%
dal 01.01.2019 al 31.12.2019 – tasso di interesse legale 0,80%
dal 01.01.2020 al 31.12.2020 – tasso di interesse legale 0,05%
dal 01.01.2021 – tasso di interesse legale 0,01%

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E- FATTURE

Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020
A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
EMISSIONE E-FATTURA                                    

Imposta di Bollo inf € 250            
1° trimestre                                                   30 settembre 2021                          
1° trimestre + 2° trimestre                                    30 novembre 2021

Imposta di Bollo sup. € 250
1° trimestre 31 maggio 2021
2° trimestre                                                    30 settembre 2021
3° trimestre                                                    30 novembre 2021
4° trimestre                                                    28 febbraio 2022

Dunque:
• per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
• mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Viene inoltre stabilito che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250,00 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Ricordiamo che il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
LE NOVITÀ DEL DECRETO “RISTORI” CONVERTITO IN LEGGE

Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:
• il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
• la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
• la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

AGEVOLAZIONI
CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI: LE NOVITÀ DAL 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Vedi l’Approfondimento riportato nella parte finale della presente circolare

IVA, IMPOSTE DIRETTE
GLI EFFETTI DELLA BREXIT DAL 1° GENNAIO 2021: IVA E IMPOSTE DIRETTE

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:
• per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
• per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.
In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione. Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.
Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.
In particolare il regime speciale prevede:
• le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
• le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
• i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
• i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
• i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
• i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).
Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

SCRITTURE CONTABILI
LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 2021

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

• ricavi 5.164.568,99 euro;
• rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

IVA
LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2021

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2021 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2019, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.
Per il periodo d’imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Per chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
• da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
• e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
NUOVA PERCENTUALE DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183
Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:
Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 47,1617%) 28,2970

Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

• utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
• in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

APPROFONDIMENTO
CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
Preliminarmente ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
Il beneficio riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Beneficiari
Il comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):
• le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili
Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

• veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
• beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
• fabbricati e costruzioni;
• beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

• investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
• investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’art.18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Il predetto art. 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6% delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.
La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

• nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:

• nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).
Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche per tali investimenti la legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).
L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del credito d’imposta
Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
La legge di Bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del D.L. n. 78 del 2010).
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Obblighi di conservazione documentale
Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Lo studio resta disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento

Il 30 dicembre è stata Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 178/2020 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Un nutrito pacchetto di novità fiscali e di aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nel presente documento.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
commi 8, 9

La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall’art. 2 del D.l. 3/2020 a favore dei lavoratori dipendenti, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020.
Si tratta della detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
L’importo della detrazione si calcola nel modo seguente:
Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 480+120 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC 40.000 zero

Si ricorda che la detrazione spetta titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall’articolo 49 del TUIR.

Incentivo per l’occupazione giovanile
commi 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
In particolare, si prevede:
• L’esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
• il riconoscimento dell’esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
• l’aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici) che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
 Età inferiore a 36 anni
 Primo rapporto di lavoro a tempo ind. 100% 36 mesi tutte  Lavoro domestico
 Posizioni dirigenziali
48 mesi Regioni meno sviluppate

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
commi 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità
commi 20-22

Viene previsto l’esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per:
 I lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.
 I medici, infermieri e gli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di 1.000 milioni di euro dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Iva 10% piatti pronti
comma 40

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

Imposta di registro minima per i terreni agricoli
comma 41
Per l’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, a condizione che:
• i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
• gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati
comma 50

Viene concesso un allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che:
• hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020
• e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.
Tali soggetti, potranno fruire del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, consistente nell’abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili
comma 58 num. 1) e 60
Proroga per l’anno 2021 della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Per tutto il 2021 viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:
• micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Prevista la proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Sempre fino al 31.12.2021 proroga anche del c.d. “bonus mobili”, aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%.
Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Proroga 2021 bonus facciate
comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Bonus idrico
commi 61-65

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 (dotazione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”) e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:
• di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
• e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua,
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Superbonus, ecobonus e sismabonus
commi 66-75

Proroga della detrazione del 110% (cd Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), da ripartire tra gli aventi diritto:
• in 5 quote annuali di pari importo,
• e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute dal 1° luglio 2022).
Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Viene prorogata al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.
L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
La Legge riscrive il co. 8 dell’articolo 119 del D.l. 34/2020, e prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
• 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Proroga 2021 bonus verde
comma 76

Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA, a favore:
• delle persone fisiche;
• con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica
comma 83

Introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo fondo perduto attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero
commi 87-88

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico (di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti).
Per i comuni diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del comma 87, hanno efficacia per l’anno 2021.

Nuova Sabatini, finanziamento in un’unica soluzione
commi 95-96

Viene previsto che il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (“Nuova Sabatini”), venga erogato in un’unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione
commi 107-108

Al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Credito d’imposta cuochi professionisti
commi 117-123

Previsto un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese:
• per l’acquisto di beni strumentali durevoli
• e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività,
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per cuochi professionisti si intendendo i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.
L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Decontribuzione Sud per Covid-19
commi 161-169

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con la riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029:
 in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
 in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD
Lavoratori interessati periodo Percentuale Regioni interessate Settori esclusi

per tutti i dipendenti in forza in azienda Fino al 2025 30% Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia  settore agricolo
 lavoro domestico
 enti pubblici economici
2026-2027 20%
2028-2029 10%

Resto al Sud: ampliata la platea dei beneficiari
comma 170

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

Proroga 2022 credito d’imposta Mezzogiorno
commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES
commi 173-176

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Proroga credito d’imposta potenziato per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
commi 185-187

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

Proroga garanzia SACE
commi 206, 209

Proroga fino al 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
Previsto anche un ampliamento dell’ambito applicativo delle garanzie SACE.
A decorrere dall’1.3.2021 fino al 30.6.2021, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:
• è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap) ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019);
• a titolo gratuito;
• fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
A decorrere dall’1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento.

Termini scadenza titoli di credito
comma 207

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio.

Modifiche al Fondo garanzia PMI
commi 216-218

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche
commi 227-229

Si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.
Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Proroga credito d’imposta spese di consulenza quotazione PMI
comma 230

Proroga al 31.12.2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Si tratta del credito d’imposta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50% delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
commi 233-243

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, viene consentito al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.
Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni:
• devono essere operative da almeno due anni
• e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.
Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.
La trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI
commi 244-247

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal decreto Liquidità. Fanno eccezione rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE, sino al 30 giugno 2021.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese
commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 34/2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
commi 263-264

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall’art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”.
Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:
• Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale
• Credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020
• Il Fondo Patrimonio PMI
Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di eseguire l’aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale
comma 266

Viene sostituito integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l’ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Si prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.
Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese
commi 270-273

Prevista un’ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, ovvero il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.
Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Previste specifiche agevolazioni fiscali per le predette società, in particolare i commi 271-272 prevedono:
• che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorra alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
• che le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Infine, ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente”, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Allungamento restituzione mutui agevolati
comma 274

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

Trattamento cassa integrazione straordinaria aziende cessate
comma 278

Proroga per gli anni 2021 e 2022 della possibilità di richiedere il trattamento di sostegno del reddito CIGS per le aziende cessate, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Proroga deroga per contratti a termine
comma 279

Proroga della norma del Decreto Rilancio sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa sull’obbligo di causale, tale deroga resta consentita fino al 31 marzo 2021, in luogo del 31 dicembre 2020.
È possibile ancora, quindi, prorogare o rinnovare, una sola volta, un contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza apporre la causale purché si resti all’interno del limite complessivo di 24 mesi di durata.

Sostegno al reddito lavoratori di imprese sequestrate o confiscate
comma 284

Per il triennio 2021-2023, viene prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Indennità lavoratori della Campania
comma 291

Estesa a tutti i lavoratori della regione Campania l’indennità prevista per i lavoratori disoccupati delle aree di crisi complessa della regione stessa (art. 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) con effetti prorogati per tutto il 2021.

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID
commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):
• per una durata massima di 12 settimane
• per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.
Le dodici settimane devono essere collocate:
• tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
• e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.
Il trattamento di Cassa integrazione per il settore agricolo CISOA è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021
Tipo ammortizzatore Durata massima Periodo di utilizzo note
CIG 12 settimane Tra 1.1. e 31.3.2021 Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021
ASO 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021
CISOA 90 gg Tra 1.1 e 30.6.2021
SETTORE PESCA 90 gg Tra 1.1 e 30.6.2021 Sia per dipendenti che autonomi
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali
commi 306-308

Si riconferma per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL:
o per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
o nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,
riparametrato e applicato su base mensile.
 la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

Disposizioni in materia di licenziamento
commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:
 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
 restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fanno eccezione i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.
 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
 restano altresì sospese le procedure in corso.
Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di:
 licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (tranne che per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
 risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

Detrazione spese veterinarie
comma 333

Viene aumentato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.

Proroga e ampliamento contratto di solidarietà espansiva
comma 349

Proroga al 2021 delle disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

Assegno di natalità – Bonus bebè
comma 362

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale
comma 380

Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l’INPS per far fronte agli oneri derivanti dall’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.

Contributo locatore per riduzione canone di locazione
commi 381 – 384

La Legge istituisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

Promozione delle competenze manageriali
commi 536-539

Previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
• 100% per le piccole e medie imprese,
• 90% per cento per le medie imprese,
• 80% per cento per le grandi imprese.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Card cultura diciottenni
commi 576 e 611

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
I soggetti beneficiari della carta sono:
• i residenti nel territorio nazionale, in possesso – ove previsto – di permesso di soggiorno in corso di validità;
• che compiono 18 anni d’età nel 2020 e 2021.
Il comma 611, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.
In generale, i beni acquistabili con la Card cultura sono:
• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
• libri;
• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
• musica registrata;
• prodotti dell’editoria audiovisiva;
• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
• corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi
commi 595 – 597

La Legge prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi , con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

Esenzione IMU prima rata 2021 per settori del turismo
comma 599

La Legge esenta dalla prima rata dell’IMU dovuta nel 2021 gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
• alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
• immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator
comma 602

La Legge estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Proroga 2022 crediti d’imposta per la filiera della stampa
commi 608 – 610

La Legge proroga fino al 2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta:
• del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari , concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
• del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole);
• nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale, introdotto dall’articolo 190 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale
commi 612-613

Viene istituito un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100,00 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Bonus TV 4.0
commi 614-615

Il contributo previsto per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene esteso anche e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assegnando ulteriori 100 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa.

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2
commi 651- 659

La Legge modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che per l’anno 2021 l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente).

Credito d’imposta cargo-bike
commi 698 – 699

La Legge prevede un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un decreto attuativo.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi
commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
• a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
• oppure entro il 30.06.2023
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta:
• spetta alle imprese residenti in Italia;
• non spetta alle imprese:
 in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 destinatarie di sanzioni interdittive.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Vi sono tuttavia una serie di esclusioni dal beneficio come ad esempio i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0
commi 1064, 1066-1067
La legge proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.
Il comma 1066, incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.
Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

Contrasto frodi nel settore dei carburanti
commi 1075-1078

Diverse le disposizioni inserite che riguardano adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode:
• Esteso l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
• Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA.
• Introdotta infine una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA
commi 1079-1083

Viene istituito un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, ovvero i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti
commi 1084-1085

Diverse le modifiche introdotte alla disciplina della plastic tax, quali:
• L’introduzione delle preforme nei semilavorati,
• estensione dell’imposta ai committenti,
• il rappresentante fiscale di soggetti non residenti viene reso solidale ai fini del pagamento,
• elevata la soglia di esenzione dall’imposta,
• riduzione delle sanzioni amministrative,
• estensione dei poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane,
• differita al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.
• a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973), viene resa strutturale.

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate Rinvio e modifiche sugar tax
comma 1086

Estesa la platea dei soggetti obbligati al pagamento della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax), attenuate le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differita la decorrenza dell’imposta al 1° Gennaio 2022.

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile
commi 1087-1089

Viene riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:
• persone fisiche,
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore:
• per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
• e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale,
per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017
comma 1094
Prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Lotteria degli scontrini e Cashback
commi 1095-1097

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro
commi 1098-1100

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Termini trimestrali annotazioni IVA
comma 1102

Per i contribuenti minori, viene previsto l’allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. In particolare, si stabilisce che l’annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro
comma 1103-1104

A partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati riguardanti le operazioni effettuate con l’estero, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.
Conseguentemente:
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Vengono modificate inoltre le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

SANZIONE LIMITE MASSIMO
(MENSILE) SANZIONE DIMEZZATA (200€)
OMESSA TRASMISSIONE 2 € per fattura 400 € se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
ERRATA TRASMISSIONE

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria
comma 1105

Estesa al 2021 l’esenzione dall’emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposta di bollo fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore
comma 1108

Viene chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
commi 1109-1115

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni:
• per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
• ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
• per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
• per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
• per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali
Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Il comma 1111 stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
La lettera b) sempre del comma 1111, stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
La lettera c) sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Il comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
Infine, in tema di ravvedimento, il comma 1114 stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
Differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Abrogazione imposta Money Transfer
comma 1117

Abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer che era stata introdotta dal decreto 119/2018.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA AMBITO DI APPLICAZIONE
11% Partecipazioni qualificate
11% Partecipazioni non qualificate
11% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero
comma 1127

Con un’interpretazione autentica delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero contenute nella legge n. 238 del 2010, si definisce che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.

Disposizioni in materia di giochi
commi 1130-1133
Viene fissato un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.
Il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di:
• 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni
• e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.
La quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento

A partire da oggi, 8 dicembre, e fino al 31 dicembre, con “Extra Cashback di Natale”, sono sufficienti dieci acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso.
Attenzione:
– il rimoborso massimo è pari a 150 euro;
– verrà accreditato nei primi mesi del 2021;
– non è previsto un importo minimo di spesa ma l’importo massimo di accreditamento per singolo acquisto è pari a 15 euro. Ciò vuol dire che se acquisti un bene, con carta, eccedente l’importo di € 150, sulla differenza non sarà conteggiato il rimborso cashback.
Il programma è destinato ai maggiorenni residenti in Italia e, dal sito cashlessitalia.it, pensato per fornire informazioni sull’iniziativa, si apprende che «in famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare e i rimborsi possono essere cumulati.
Per poter beneficiare dell’agevolazione bisogna attivare lo Spid e seguire le procedure indicate sul sito www.cashlessitalia.it.

L’art. 4 del decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020) ha differito dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:
– alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);
– al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 , Legge n. 145/2018).
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.