Il 30 dicembre è stata Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 178/2020 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Un nutrito pacchetto di novità fiscali e di aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nel presente documento.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
commi 8, 9

La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall’art. 2 del D.l. 3/2020 a favore dei lavoratori dipendenti, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020.
Si tratta della detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
L’importo della detrazione si calcola nel modo seguente:
Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 480+120 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC 40.000 zero

Si ricorda che la detrazione spetta titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall’articolo 49 del TUIR.

Incentivo per l’occupazione giovanile
commi 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
In particolare, si prevede:
• L’esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
• il riconoscimento dell’esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
• l’aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici) che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
 Età inferiore a 36 anni
 Primo rapporto di lavoro a tempo ind. 100% 36 mesi tutte  Lavoro domestico
 Posizioni dirigenziali
48 mesi Regioni meno sviluppate

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
commi 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:
 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità
commi 20-22

Viene previsto l’esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per:
 I lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.
 I medici, infermieri e gli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di 1.000 milioni di euro dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Iva 10% piatti pronti
comma 40

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

Imposta di registro minima per i terreni agricoli
comma 41
Per l’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, a condizione che:
• i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
• gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati
comma 50

Viene concesso un allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che:
• hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020
• e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.
Tali soggetti, potranno fruire del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, consistente nell’abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili
comma 58 num. 1) e 60
Proroga per l’anno 2021 della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Per tutto il 2021 viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:
• micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Prevista la proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Sempre fino al 31.12.2021 proroga anche del c.d. “bonus mobili”, aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%.
Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Proroga 2021 bonus facciate
comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Bonus idrico
commi 61-65

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 (dotazione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”) e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:
• di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
• e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua,
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Superbonus, ecobonus e sismabonus
commi 66-75

Proroga della detrazione del 110% (cd Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), da ripartire tra gli aventi diritto:
• in 5 quote annuali di pari importo,
• e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute dal 1° luglio 2022).
Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Viene prorogata al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.
L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
La Legge riscrive il co. 8 dell’articolo 119 del D.l. 34/2020, e prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
• 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Proroga 2021 bonus verde
comma 76

Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica
commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA, a favore:
• delle persone fisiche;
• con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica
comma 83

Introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo fondo perduto attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero
commi 87-88

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico (di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti).
Per i comuni diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del comma 87, hanno efficacia per l’anno 2021.

Nuova Sabatini, finanziamento in un’unica soluzione
commi 95-96

Viene previsto che il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (“Nuova Sabatini”), venga erogato in un’unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione
commi 107-108

Al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Credito d’imposta cuochi professionisti
commi 117-123

Previsto un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese:
• per l’acquisto di beni strumentali durevoli
• e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività,
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per cuochi professionisti si intendendo i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.
L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Decontribuzione Sud per Covid-19
commi 161-169

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con la riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029:
 in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
 in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD
Lavoratori interessati periodo Percentuale Regioni interessate Settori esclusi

per tutti i dipendenti in forza in azienda Fino al 2025 30% Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia  settore agricolo
 lavoro domestico
 enti pubblici economici
2026-2027 20%
2028-2029 10%

Resto al Sud: ampliata la platea dei beneficiari
comma 170

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

Proroga 2022 credito d’imposta Mezzogiorno
commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES
commi 173-176

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Proroga credito d’imposta potenziato per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
commi 185-187

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

Proroga garanzia SACE
commi 206, 209

Proroga fino al 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
Previsto anche un ampliamento dell’ambito applicativo delle garanzie SACE.
A decorrere dall’1.3.2021 fino al 30.6.2021, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:
• è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap) ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019);
• a titolo gratuito;
• fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
A decorrere dall’1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento.

Termini scadenza titoli di credito
comma 207

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio.

Modifiche al Fondo garanzia PMI
commi 216-218

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche
commi 227-229

Si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.
Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Proroga credito d’imposta spese di consulenza quotazione PMI
comma 230

Proroga al 31.12.2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Si tratta del credito d’imposta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50% delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
commi 233-243

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, viene consentito al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.
Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni:
• devono essere operative da almeno due anni
• e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.
Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.
La trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI
commi 244-247

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal decreto Liquidità. Fanno eccezione rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE, sino al 30 giugno 2021.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese
commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 34/2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
commi 263-264

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall’art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”.
Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:
• Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale
• Credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020
• Il Fondo Patrimonio PMI
Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di eseguire l’aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale
comma 266

Viene sostituito integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l’ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Si prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.
Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese
commi 270-273

Prevista un’ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, ovvero il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.
Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Previste specifiche agevolazioni fiscali per le predette società, in particolare i commi 271-272 prevedono:
• che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorra alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
• che le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Infine, ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente”, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Allungamento restituzione mutui agevolati
comma 274

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

Trattamento cassa integrazione straordinaria aziende cessate
comma 278

Proroga per gli anni 2021 e 2022 della possibilità di richiedere il trattamento di sostegno del reddito CIGS per le aziende cessate, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Proroga deroga per contratti a termine
comma 279

Proroga della norma del Decreto Rilancio sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa sull’obbligo di causale, tale deroga resta consentita fino al 31 marzo 2021, in luogo del 31 dicembre 2020.
È possibile ancora, quindi, prorogare o rinnovare, una sola volta, un contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza apporre la causale purché si resti all’interno del limite complessivo di 24 mesi di durata.

Sostegno al reddito lavoratori di imprese sequestrate o confiscate
comma 284

Per il triennio 2021-2023, viene prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Indennità lavoratori della Campania
comma 291

Estesa a tutti i lavoratori della regione Campania l’indennità prevista per i lavoratori disoccupati delle aree di crisi complessa della regione stessa (art. 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) con effetti prorogati per tutto il 2021.

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID
commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):
• per una durata massima di 12 settimane
• per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.
Le dodici settimane devono essere collocate:
• tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
• e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.
Il trattamento di Cassa integrazione per il settore agricolo CISOA è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021
Tipo ammortizzatore Durata massima Periodo di utilizzo note
CIG 12 settimane Tra 1.1. e 31.3.2021 Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021
ASO 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021
CISOA 90 gg Tra 1.1 e 30.6.2021
SETTORE PESCA 90 gg Tra 1.1 e 30.6.2021 Sia per dipendenti che autonomi
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali
commi 306-308

Si riconferma per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL:
o per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
o nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,
riparametrato e applicato su base mensile.
 la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

Disposizioni in materia di licenziamento
commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:
 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
 restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fanno eccezione i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.
 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
 restano altresì sospese le procedure in corso.
Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di:
 licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (tranne che per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
 risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

Detrazione spese veterinarie
comma 333

Viene aumentato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.

Proroga e ampliamento contratto di solidarietà espansiva
comma 349

Proroga al 2021 delle disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

Assegno di natalità – Bonus bebè
comma 362

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

Innalzamento aliquota per indennizzo cessazione commerciale
comma 380

Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l’INPS per far fronte agli oneri derivanti dall’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.

Contributo locatore per riduzione canone di locazione
commi 381 – 384

La Legge istituisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

Promozione delle competenze manageriali
commi 536-539

Previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
• 100% per le piccole e medie imprese,
• 90% per cento per le medie imprese,
• 80% per cento per le grandi imprese.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Card cultura diciottenni
commi 576 e 611

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
I soggetti beneficiari della carta sono:
• i residenti nel territorio nazionale, in possesso – ove previsto – di permesso di soggiorno in corso di validità;
• che compiono 18 anni d’età nel 2020 e 2021.
Il comma 611, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.
In generale, i beni acquistabili con la Card cultura sono:
• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
• libri;
• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
• musica registrata;
• prodotti dell’editoria audiovisiva;
• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
• corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi
commi 595 – 597

La Legge prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi , con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

Esenzione IMU prima rata 2021 per settori del turismo
comma 599

La Legge esenta dalla prima rata dell’IMU dovuta nel 2021 gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
• alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
• immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator
comma 602

La Legge estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Proroga 2022 crediti d’imposta per la filiera della stampa
commi 608 – 610

La Legge proroga fino al 2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta:
• del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari , concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
• del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole);
• nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale, introdotto dall’articolo 190 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale
commi 612-613

Viene istituito un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100,00 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Bonus TV 4.0
commi 614-615

Il contributo previsto per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene esteso anche e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assegnando ulteriori 100 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa.

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2
commi 651- 659

La Legge modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che per l’anno 2021 l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente).

Credito d’imposta cargo-bike
commi 698 – 699

La Legge prevede un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un decreto attuativo.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi
commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:
• a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
• oppure entro il 30.06.2023
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Il credito d’imposta:
• spetta alle imprese residenti in Italia;
• non spetta alle imprese:
 in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 destinatarie di sanzioni interdittive.
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Vi sono tuttavia una serie di esclusioni dal beneficio come ad esempio i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0
commi 1064, 1066-1067
La legge proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.
Il comma 1066, incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.
Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

Contrasto frodi nel settore dei carburanti
commi 1075-1078

Diverse le disposizioni inserite che riguardano adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode:
• Esteso l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
• Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA.
• Introdotta infine una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA
commi 1079-1083

Viene istituito un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, ovvero i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti
commi 1084-1085

Diverse le modifiche introdotte alla disciplina della plastic tax, quali:
• L’introduzione delle preforme nei semilavorati,
• estensione dell’imposta ai committenti,
• il rappresentante fiscale di soggetti non residenti viene reso solidale ai fini del pagamento,
• elevata la soglia di esenzione dall’imposta,
• riduzione delle sanzioni amministrative,
• estensione dei poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane,
• differita al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.
• a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973), viene resa strutturale.

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate Rinvio e modifiche sugar tax
comma 1086

Estesa la platea dei soggetti obbligati al pagamento della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax), attenuate le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differita la decorrenza dell’imposta al 1° Gennaio 2022.

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile
commi 1087-1089

Viene riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:
• persone fisiche,
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore:
• per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
• e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale,
per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017
comma 1094
Prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Lotteria degli scontrini e Cashback
commi 1095-1097

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro
commi 1098-1100

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

Termini trimestrali annotazioni IVA
comma 1102

Per i contribuenti minori, viene previsto l’allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. In particolare, si stabilisce che l’annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro
comma 1103-1104

A partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati riguardanti le operazioni effettuate con l’estero, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.
Conseguentemente:
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Vengono modificate inoltre le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

SANZIONE LIMITE MASSIMO
(MENSILE) SANZIONE DIMEZZATA (200€)
OMESSA TRASMISSIONE 2 € per fattura 400 € se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
ERRATA TRASMISSIONE

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria
comma 1105

Estesa al 2021 l’esenzione dall’emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposta di bollo fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore
comma 1108

Viene chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
commi 1109-1115

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni:
• per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
• ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
• per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
• per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
• per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali
Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Il comma 1111 stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
La lettera b) sempre del comma 1111, stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
La lettera c) sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Il comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
Infine, in tema di ravvedimento, il comma 1114 stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
Differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Abrogazione imposta Money Transfer
comma 1117

Abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer che era stata introdotta dal decreto 119/2018.

Rivalutazione terreni e partecipazioni
commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA AMBITO DI APPLICAZIONE
11% Partecipazioni qualificate
11% Partecipazioni non qualificate
11% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero
comma 1127

Con un’interpretazione autentica delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero contenute nella legge n. 238 del 2010, si definisce che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.

Disposizioni in materia di giochi
commi 1130-1133
Viene fissato un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.
Il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di:
• 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni
• e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.
La quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento

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