LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche). Il pagamento in denaro contante è consentito fino ad € 999,99.
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

TASSO LEGALE 2022
Con il DM 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Si pensi all’effetto dell’incremento del tasso di interesse legale che comporta in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione gior no per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del lavoro sulla fal-
sariga di quella utilizzata per gli intermittenti.
Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.
Prima di analizzare la novità in dettaglio, lo Studio raccomanda ai propri clienti di rivolgersi, in relazione a tale nuovo obbligo di legge per future necessità, ai propri consulenti del Lavoro per i conseguenti adempimenti, trattandosi di obblighi rientranti nella loro naturale sfera professionale.

FATTURE DI FINE ANNO – DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’art. 1 del DPR 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo periodo dell’anno, l’imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.
Nel caso di acquisti in reverse charge “esterno” che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento. Ai sensi dell’art. 47 del DL 331/93, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.
Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

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