È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, con l’introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.

Il decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:

  • hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che
  • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e
  • non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO “SOSTEGNI” (D.L. 41/2021)
BENEFICIARISoggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
MISURA del CONTRIBUTOIl contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto “Sostegni”.
ISTANZANon è necessario presentare un’ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.
EROGAZIONEModalità
Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta).Agenzia delle Entrate
È prevista l’erogazione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:

  • abbiano la partita Iva attiva;
  • non abbiano già restituito il precedente contributo;
  • quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
NORME APPLICABILIArtt. 1 , commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)
AMBITO di APPLICAZIONEIn alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento:

  • non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;

e

  • abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
MISURA del CONTRIBUTOSoggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTILa norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

ESCLUSIONISono esclusi:

  • i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;
  • gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
ISTANZADovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

NORME ATTUATIVESaranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
CONTROLLI, SANZIONISi applica l’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).
TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE
 BENEFICIARIÈ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:

  • soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonché
  • soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir
  • non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 ESCLUSIONIIl contributo non spetta, in ogni caso:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
 MISURA del CONTRIBUTOL’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:

  • Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
  • Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
  • Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
  • Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)
  • Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
  • Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

 ISTANZADovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

NORME ATTUATIVESaranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Art. 2

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo.
CREDITO d’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI

Art. 4

Il decreto dispone tra l’altro:

  • la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell’art. 28, comma 5 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
    Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
BOLLETTE ELETTRICHE – RIDUZIONE

Art. 5

Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
TARI

Art. 6

Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI

Art. 8

Estesi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall’art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34. A tal fine occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
CARTELLE – SOSPENSIONE VERSAMENTI

Art. 9

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (in tal senso è stato modificato l’art. 68, comma 1  , del decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

ARTIGIANI e COMMERCIANTI – DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 47

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
PLASTIC TAX

Art. 9

Rinviata al 1° gennaio 2022 la data – prevista dall’art. 1 , comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dalla quale sarà operativa la plastic tax.
TAX CREDIT BENI STRUMENTALI

Art. 20

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta “beni strumentali” è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
La regola si applica peraltro solo ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. (art. 1, comma 1059-bis , legge n. 178/2020 – legge di Bilancio 2021).
COMPENSAZIONI, RIMBORSI – LIMITE

Art. 22

Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all’art. 34, comma 1 , primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
TAX CREDIT VACANZE

Art. 7

Il tax credit vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (art. 176, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO

Art. 32

Introdotto un credito d’imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4  , del D.L. n. 34/2020.

Spese ammesse

  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
PROCEDURE CONCORSUALI – RECUPERO dell’IVA sui CREDITI NON RISCOSSI

Art. 18

Attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232).

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art. 10

È stato esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. La misura fu introdotta dall’art. 81 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  2. le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  3. sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
TAX CREDIT EDITORIA

Art. 66

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

Per il 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

START-UP INNOVATIVE – CAPITAL GAIN

Art. 14

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 , lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni.

A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.

PMI – PROROGA MORATORIA – GARANZIE

Artt. 13 e 15

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.

Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.

 

ACE

Art. 19

Ai fini dell’ACE, si dispone che per il 2021, (*) ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, (*) si applica l’aliquota del 15 per cento. La norma precisa quanto segue:

  • tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • relativamente all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, (*) si applica l’aliquota dell’1,3%;
  • relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.

Per il periodo d’imposta 2021, (*) la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:

  • qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (*) e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (*) la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

(*) Per i soggetti solari.

DTA-CREDITO D’IMPOSTA

Art. 19

Esteso fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta.

Riferimenti normativi:

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