Il DL 23/2020 (Decreto Liquidità), pubblicato nella G.U. 8/04/2020 n. 23, avente ad oggetto il sostegno finanziario (liquidità) alle imprese e ai professionisti ha previsto alcune deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale a causa del realizzo di forti perdite Per le perdite realizzate nel 2020 il legislatore ha disposto l’inapplicabilità dei commi 2 e 3, dell’art. 2446 c.c., dell’art. 2447, dei commi 4 , 5 e 6 dell’art. 2482-bis c.c., nonché dell’art. 2482-ter c.c..
La conseguenza è che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del livello minimo imposto per legge, dopo aver, naturalmente, assorbito tutte le riserve esistenti e presenti nel patrimonio netto, non scatta l’obbligo di coprire la perdita e ricostituire il capitale minimo, trasformare la società in altro tipo che non richiede un capitale minimo o porre la società in liquidazione e, quindi, la perdita sebbene eccedente potrà essere cristallizzata e riportata in avanti.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto “Agosto”, introduce la possibilità per le imprese di rivalutare i beni materiali ed immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, senza l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva. Questa dovrà essere versata solo per avere il riconoscimento fiscale dei beni oggetto di rivalutazione. È una grande opportunità che le imprese dovrebbero sfruttare, perché l’operazione di rivalutazione permette l’incremento del patrimonio netto che, probabilmente, nell’esercizio 2020, subirà una riduzione per effetto delle perdite d’esercizio causate dal Covid-19. I beni aziedali rivalutabili sono quelli posseduti dalla società alla data del 31 dicembre 2019 e riguardano anche gli i beni immobili.