L’art. 27 della legge n. 392/1978 e l’art. 5 della legge n. 431/1998 prevedono la possibilità di stipulare contratti di locazione di natura transitoria, aventi dunque durata inferiore al minimo previsto dalla legge (per le locazioni ad uso commerciale, 6 anni oppure 9 anni, in caso di strutture alberghiere), qualora l’attività svolta abbia natura transitoria.
Nel corpo del contratto dunque dovrà essere specificamente dettagliata la clausola che individua la transitorietà dell’attività svolta; inoltre, dovrà essere fornita la prova di ciò attraverso l’allegazione al contratto della documentazione comprovante la necessità della stipula di una locazione transitoria.
Tale fattispecie contrattuale è utilizzata soprattutto per i cd. “temporary shop” (dove viene testata la risposta del pubblico ad un determinato prodotto, nell’ottica di procedere in seguito all’apertura di un’attività commerciale stabile), per gli “show-room” (nei quali viene esibita la merce prodotta, al fine di permettere alla clientela di visionare i beni ed eventualmente acquistarli, anche attraverso canali differenti, come, ad esempio, l’on-line), nonché per numerose ulteriori attività (affitto di magazzini temporanei, locazione di immobili a comitati elettorali, ecc.).

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